EMERGENZA CORONAVIRUS: Sintesi dei provvedimenti ministeriali e regionali

23 Marzo 2020
Tipo articolo: 

ORDINANZE REGIONALI
I provvedimenti della Regione Lombardia >>>

 

DECRETI LEGGE E ORDINANZE DEL GOVERNO
Guarda la raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in Gazzetta Ufficiale >>>

 


 

EMERGENZA CORONAVIRUS: Sintesi dei provvedimenti ministeriali e regionali

DPCM 03 novembre 2020
Allegato al DPCM
 


DPCM 24 ottobre 2020
Allegato A al DPCM


Nuove Ordinanze ministro Speranza, presidente Fontana e sindaci

Regione Lombardia ha emanato due ordinanze, consequenziali una all’altra, che stabiliscono nuove norme per la mobilità individuale, limitano orari e giorni di alcune attività economiche e toccano la scuola.

La prima ordinanza, firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, d’intesa con il presidente della Regione, Attilio Fontana, d’accordo con i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana, prevede la limitazione agli spostamenti dalle ore 23.00 alle ore 5.00. Salvo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza o salute.

Ulteriori misure restrittive
La seconda ordinanza dispone ulteriori misure restrittive di cui alcune correlate all’adozione della suddetta Ordinanza e porta la firma del governatore Attilio Fontana d’intesa con i sindaci di Bergamo, Giorgio Gori; di Brescia, Emilio Del Bono; di Como, Mario Landriscina; di Cremona, Gianluca Galimberti; di Lodi, Sara Casanova; di Lecco, Mauro Gattinoni; di Mantova, Mattia Palazzi; di Milano, Giuseppe Sala; di Monza, Dario Allevi; di Pavia, Fabrizio Fracassi; di Varese, Davide Galimberti; di Sondrio, Marco Scaramellini, con il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra e con il presidente di Unione Provincie Lombarde, Vittorio Poma.
In sintesi:

– limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana

– misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio

– divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre.

In relazione all’Ordinanza già in vigore dal 16 ottobre, è stato inoltre deciso che:

– per lo sport di contatto dilettantistico restano sospese gare e competizioni locali, provinciali e regionali. Possono, invece, essere svolti gli allenamenti in forma individuale a condizione che siano osservate le misure di prevenzione dal contagio.

– le scuole secondarie di secondo grado devono realizzare dal 26 ottobre le proprie attività in modo da assicurare il pieno svolgimento della didattica a distanza per lezioni mediante la didattica a distanza.

– sono altresì previste una serie di misure anti-assembramento
 


DPCM 18 ottobre 2020
Allegato A al DPCM

 


DPCM 17 maggio 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717) (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)


Ordinanza Regione Lombardia 17 maggio 2020 n. 547

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19


Ordinanza Regione Lombardia 7 maggio 2020 n. 541

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19


Ordinanza Regione Lombardia 3 maggio 2020 n. 539

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19


Ordinanza Regione Lombardia 30 aprile 2020 n. 538
Allegato 1

Ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 nel settore del trasporto passeggeri.


Ordinanza Regione Lombardia 30 aprile 2020 n. 537

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza Epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, Della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità Pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19


DPCM 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020) in vigore dal 04 maggio 2020

Governo ha pubblicato online le FAQ per chiarire i contenuti del DPCM del 26 aprile 2020, con le risposte ai più importanti quesiti di cittadini, aziende, enti locali.
Il materiale è disponibile a questo link


Ordinanza Regione Lombardia 11 aprile 2020 n. 528
che integra, restringe ed eccepisce alle misure del Decreto della Presidenza del Consiglio, entrambi validi dal prossimo 14 aprile. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.


DPCM 10 aprile 2020 proroga misure di contenimento al 03 maggio 2020

Firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il DPCM che proroga fino al 3 maggio le misure di contenimento del contagio epidemiologico e regola lo svolgimento in sicurezza delle attività  produttive industriali e commerciali.
Le disposizioni producono effetto dal 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.
Il DPCM firmato il 10 aprile 2020 prevede (art. 2) la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 contenente l'elenco dei codici ATECO.
Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, le attività  funzionali ad assicurare la continuità  delle filiere delle attività  di cui all'allegato 3, nonchè¨ delle filiere delle attività  dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività  di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità  e dei servizi essenziali.
Sono comunque consentite le attività  che erogano servizi di pubblica utilità, servizi essenziali e l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonchè di prodotti agricoli e alimentari. Sono consentite le attività  dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico.
Inoltre sono consentite le attività  degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.
Le imprese le cui attività  non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.


Ordinanza Regione Lombardia 4 aprile 2020 n. 521
Il Presidente della Regione Lombardia ha firmato il 4 aprile l'Ordinanza regionale n.521 che proroga fino al 13 aprile le misure restrittive introdotte dalle precedenti Ordinanze regionali del 21, 22 e 23 marzo.

La nuova ordinanza introduce alcune novità, in particolare: 
- l'obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe;
- l’obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani;
- la possibilità di acquistare articoli di cartoleria all'interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti);
- la possibilità di vendere fiori e piante, ma solo tramite consegna a domicilio.


Dpcm 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.



Prospetto violazioni D.L. n. 19/2020 in vigore dal 26 marzo 2020

Il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 marzo 2020, ha introdotto nuove sanzioni e controlli per la violazione delle misure di contenimento del Covid-19. Il prospetto per gli organi accertatori

Tabella di sintesi del nuovo regime sanzionatorio

Sanzione amministrativa

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'art. 1, comma 2, del d.l. 19/2020, individuate e applicate con i provvedimenti adottati da Governo, Regioni e Sindaci, nei limiti di rispettiva competenza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

Questa sanzione amministrativa sostituisce le sanzioni penali contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'art. 3, comma 3, del d.l. 19/2020, anche retroattivamente.

Tuttavia per le violazioni commesse anteriormente al 26/03/2020 le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà (200 euro). In ogni caso, per le notizie di reato già trasmesse alla competente Procura della Repubblica, provvederà l’Autorità Giudiziaria a trasmettere gli atti del procedimento all’Autorità amministrativa.

Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a 1/3.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Sanzione amministrativa accessoria

Nei casi di violazione delle seguenti misure, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni:

  • chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
  • limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
  • sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
  • limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
  • limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
  • limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
  • imitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità.

All'atto dell'accertamento delle violazioni in oggetto, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

Accertamento delle sanzioni amministrative

Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta.

Autorità competente ad irrogare le sanzioni

  • Le sanzioni per le violazioni delle misure adottate dagli organi di Governo centrali sono irrogate dal Prefetto.
  • Le sanzioni per le violazioni delle misure adottate da Regioni e Sindaci sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

Ai relativi procedimenti si applica la sospensione straordinaria dei termini fino al 15 aprile 2020.

Violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus

Alle persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus che violano il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, salvo che il fatto costituisca violazione dell'art. 452 del codice penale (Delitti colposi contro la salute pubblica) o comunque più grave reato, si applica la seguente sanzione penale prevista dall'art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie: arresto da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da euro 500 ad euro 5.000.


Ordinanza Regione Lombardia  n. 515 del 22/03/2020
Il provvedimento reca ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, riguardanti la sospensione delle attività  in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio delle attività  amministrative, nonché modifiche all'ordinanza n. 514 del 21/3/2020.

Ordinanza 515. del  22/03/2020


Ordinanza Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale.

L'ordinanza è in vigore dal 22 marzo fino al 15 aprile, salvo variazioni dovute all'evoluzione dell'emergenza sanitaria.
Di seguito una sintesi delle nuove limitazioni regionali che si aggiungono a quelle dei provvedimenti del Governo:
- divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e sanzioni in caso di non rispetto fino a 5 mila euro;
- monitoraggio clinico degli operatori sanitari prima dell'inizio del turno di lavoro;
- sospensione dell'attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività  amministrative, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- sospensione delle attività  artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
- sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
- sospensione delle attività  inerenti ai servizi alla persona;
- chiusura delle attività  degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
- chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già  presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;
- fermo delle attività  nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
- chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
- divieto di praticare sport e attività  motorie svolte all'aperto, anche singolarmente.
Restano invece aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza di un metro.
Si raccomanda di provvedere a rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e dei clienti di supermercati, farmacie, luoghi di lavoro e a tutti coloro che vengono intercettati dalle Forze dell' Ordine.
Per il trasporto pubblico locale valgono sempre le prescrizioni sul distanziamento degli utenti già  previste dalle ordinanze regionali in vigore.

Ordinanza n. 514 del 21/03/2020
Allegato 1
Allegato 2


DPCM 22 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo decreto che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale da ogg,  23 marzo, al 3 aprile.
Per consultare il testo completo del provvedimento consultare i seguenti allegati: 

 DPCM 22 marzo 2020
 


Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Ministero dell'Interno
Da oggi, 22 marzo, fino all'entrata in vigore di un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è fatto divieto  di spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati nei comuni diversi da quello in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, o per esigenze di salute. 

 Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Ministero dell'Interno